Art. 7 · MAGGIORAZIONE SULLA RETRIBUZIONE
CCNL 8 gennaio 1957 Allegato I lavoro a domicilio

Art. 7

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MAGGIORAZIONE SULLA RETRIBUZIONE

In vigore dal 15 ott 1960
Ad ogni periodo di paga, oppure in coincidenza con le ferie o con la festività natalizia, verrà corrisposta al lavorante a domicilio, a titolo di compenso per la gratifica natalizia, per le ferie e per le festività nazionali ed infrasettimanali, una maggiorazione nella misura, del 20% da computarsi sull'ammontare complessivo delle retribuzioni percepite dal lavoratore stesso.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-14;1017#art-cga-7