Art. 6 · PAGAMENTO DELLA RETRIBUZIONE
CCNL 8 gennaio 1957 Allegato I lavoro a domicilio

Art. 6

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PAGAMENTO DELLA RETRIBUZIONE

In vigore dal 15 ott 1960
Il pagamento della retribuzione sarà effettuato all'atto della riconsegna, del lavoro o secondo le consuetudini in vigore presso le singole aziende e non contrastanti con le norme del contratto per gli operai interni.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-14;1017#art-cga-6