Art. 2 · LIBRETTO PERSONALE DI CONTROLLO
CCNL 8 gennaio 1957 Allegato I lavoro a domicilio

Art. 2

104 / 116

LIBRETTO PERSONALE DI CONTROLLO

In vigore dal 15 ott 1960
Tutti i lavoranti a domicilio dovranno essere muniti, a cura dei rispettivi datori di lavoro, di uno speciale libretto personale di controllo o documento equipollente, a madre e figlia, su cui, a cura del datore di lavoro, dovranno essere annotati i seguenti dati: Parte I): Consegna del lavoro. 1) data e ora dell'ordinazione; 2) qualità e quantità dei materiali consegnati al lavorante a domicilio; 3) specificazione e quantità del lavoro da eseguire; 4) misura della retribuzione; 5) ammontare delle eventuali anticipazioni; 6) giorno e ora entro cui il lavoro dovrà essere riconsegnato; 7) firme del datore di lavoro o di chi per esso e del lavorante a domicilio. Parte II: Riconsegna del lavoro: 1) giorno ed ora dell'avvenuta riconsegna del lavoro eseguito; 2) specie e quantità del lavoro eseguito; 3) qualità e quantità dei materiali eventualmente restituiti dal lavorante a domicilio; 4) conteggio della retribuzione da corrispondere al lavorante a domicilio; 5) indicazione delle eventuali ritenute; 6) firme del datore di lavoro o di chi per esso e del lavorante a domicilio.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-14;1017#art-cga-2