CCNL 8 gennaio 1957 Allegato I lavoro a domicilio
Art. 2
104 / 116LIBRETTO PERSONALE DI CONTROLLO
In vigore dal 15 ott 1960
Tutti i lavoranti a domicilio dovranno essere muniti, a cura dei rispettivi datori di lavoro, di uno speciale libretto personale di controllo o documento equipollente, a madre e figlia, su cui, a cura del datore di lavoro, dovranno essere annotati i seguenti dati:
Parte I): Consegna del lavoro.
1) data e ora dell'ordinazione;
2) qualità e quantità dei materiali consegnati al lavorante a domicilio;
3) specificazione e quantità del lavoro da eseguire;
4) misura della retribuzione;
5) ammontare delle eventuali anticipazioni;
6) giorno e ora entro cui il lavoro dovrà essere riconsegnato;
7) firme del datore di lavoro o di chi per esso e del lavorante a domicilio.
Parte II: Riconsegna del lavoro:
1) giorno ed ora dell'avvenuta riconsegna del lavoro eseguito;
2) specie e quantità del lavoro eseguito;
3) qualità e quantità dei materiali eventualmente restituiti dal lavorante a domicilio;
4) conteggio della retribuzione da corrispondere al lavorante a domicilio;
5) indicazione delle eventuali ritenute;
6) firme del datore di lavoro o di chi per esso e del lavorante a domicilio.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-14;1017#art-cga-2