Art. 55 · ABROGAZIONE DEI PRECEDENTI CONTRATTI CONDIZIONI DI MIGLIOR FAVORE
CCNL 8 gennaio 1957

Art. 55

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ABROGAZIONE DEI PRECEDENTI CONTRATTI CONDIZIONI DI MIGLIOR FAVORE

In vigore dal 15 ott 1960
ABROGAZIONE DEI PRECEDENTI CONTRATTI CONDIZIONI DI MIGLIOR FAVORE Il presente contratto annulla e sostituisce, dalla data della sua applicazione, i contratti collettivi nazionali e provinciali integrativi preesistenti per le categorie di operai cui si riferiscono le regolamentazioni del contratto stesso. Le disposizioni del presente contratto, nell'ambito di ogni istituto, sono correlative ed inscindibili fra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento. Ferma la inscindibilità di cui sopra, le parti col presente contratto non hanno inteso modificare le condizioni individuali in atto più favorevoli all'operaio, che dovranno di conseguenza essere mantenute. Per quanto non risulti regolato dal presente contratto, si applicano le norme di legge e gli accordi interconfederali.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-14;1017#art-cg-55