Art. 48 · MULTE E SOSPENSIONI
CCNL 8 gennaio 1957

Art. 48

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MULTE E SOSPENSIONI

In vigore dal 15 ott 1960
Incorre nei provvedimenti della multa o della sospensione l'operaio: a) che, senza giustificato motivo, non si presenti al lavoro, come previsto dall'; b) che, senza giustificato motivo, abbandoni il proprio posto di lavoro; c) che ritardi l'inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la cessazione senza preavvertire il superiore diretto o senza giustificato motivo; d) che eseguisca con negligenza il lavoro affidatogli; e) che contravvenga al divieto di fumare, espressamente avvertito con apposito cartello, laddove ragioni di sicurezza consiglino tale divieto; f) che costruisca entro lo stabilimento oggetti per proprio uso, con lieve danno dell'azienda; g) che per disattenzione procuri guasti non gravi o sperpero non grave di materiale dell'azienda; che non avverta subito i superiori diretti di eventuali guasti al macchinario o di eventuali irregolarità nell'andamento del lavoro; h) che effettui irregolare movimento di medaglie, Irregolare scritturazione o timbratura di schede o altra alterazione dei sistemi aziendali di controllo e di presenza; i) che in qualunque modo trasgredisca alle norme del presente contratto e dei regolamenti interni o che commetta mancanze recanti pregiudizio alla disciplina, alla morale o all'igiene. La multa verrà applicata per le mancanze di minor rilievo; la sospensione per quelle di maggior rilievo. L'importo delle multe, è devoluto alle istituzioni assistenziali e previdenziali esistenti nell'azienda o, in loro mancanza, alla Cassa Mutua Malattie.
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Pro

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