Art. 45 · INDENNITÀ DI ANZIANITÀ IN CASO DI DIMISSIONI
CCNL 8 gennaio 1957

Art. 45

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INDENNITÀ DI ANZIANITÀ IN CASO DI DIMISSIONI

In vigore dal 15 ott 1960
In caso di dimissioni l'azienda è tenuta a corrispondere all'operaio le aliquote sotto indicate della indennità di anzianità prevista dall': 1) il 50% per gli aventi un'anzianità presso la stessa azienda dai 2 ai 5 anni compiuti; 2) il 60% per gli aventi un'anzianità presso la stessa azienda da oltre 5 ai 10 anni compiuti; 3) l'80% per gli aventi un'anzianità presso la stessa azienda da oltre 10 ai 12 anni compiuti; 4) il 100% per gli aventi un'anzianità presso la stessa azienda oltre i 12 anni compiuti. Il periodo di apprendistato sarà computato nella anzianità, agli effetti del trattamento di cui sopra, dopo che sia trascorso un anno dalla ultimazione del periodo dell'apprendistato stesso. L'intero trattamento di cui al punto 4) del primo comma del presente articolo, è dovuto anche ai dimissionari: - per causa di malattia professionale; - per causa d'infortunio sul lavoro o di malattia non professionale dopo superati i termini di comporto previsti dal 30 comma dell'.; - per i casi previsti dal 2° comma della lettera A) dell'; - per entrate in ordini religiosi; - per le operaie in caso di matrimonio o di gravidanza o di puerperio. Lo stesso trattamento compete all'operaio che si dimetta dopo il compimento del 60° anno di età, se uomo, ovvero del 55° anno di età, se donna.
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