Art. 44 · INDENNITÀ DI ANZIANITÀ IN CASO DI LICENZIAMENTO
CCNL 8 gennaio 1957

Art. 44

90 / 116

INDENNITÀ DI ANZIANITÀ IN CASO DI LICENZIAMENTO

In vigore dal 15 ott 1960
In caso di licenziamento, non ai sensi dell', all'operaio che abbia raggiunto un anno di anzianità ininterrotta presso l'azienda, è dovuta una indennità nella misura di: 5 giorni (ore 40) di retribuzione per ogni anno compreso dal 1° al 5° anno compiuto; 7 giorni (ore 56) di retribuzione per ogni anno compreso fra il 6° e il 12° anno compito; 9 giorni (ore 72) di retribuzione per ogni anno compreso fra il 13° e il 18° anno compiuto; 11 giorni (ore 88) di retribuzione per ogni anno oltre il 18° anno compiuto. Le indennità di cui sopra devono essere conteggiate per le anzianità maturate successivamente al 1 luglio 1948. Agli operai già in servizio al 1 luglio 1948 saranno applicate le aliquote degli scaglioni sopra indicati tenendo però conto anche della anzianità maturata precedentemente a tale data con l'applicazione del maggior scaglione di competenza (vedi esempi allegati). Agli operai già in servizio al 1 luglio 1948 il computo dell'anzianità maturata sino a tale data verrà, conteggiata secondo le seguenti misure: 2 giorni (ore 16) di retribuzione per ogni anno compreso, dal 1° al 5° anno compiuto; 3 giorni (ore 24) di retribuzione per ogni anno oltre il 5°. Trascorso il 1° anno di anzianità ininterrotta presso l'azienda, per la liquidazione di tale indennità le frazioni di anni si computeranno in dodicesimi, con esclusione delle frazioni di mese. Tenuto conto tuttavia delle particolari esigenze e delle caratteristiche produttive dell'industria manufattiera delle pelli e cuoio (che possono dar luogo a prestazioni inferiori ad un anno), all'operaio licenziato ancorchè non abbia maturato l'anno di anzianità, l'indennità verrà liquidata in ragione di un dodicesimo per ogni mese intero di anzianità. Le indennità di cui sopra saranno conteggiate in base alla retribuzione di fatto percepita dall'operaio all'atto della risoluzione del rapporto di lavoro. Agli effetti del presente articolo per retribuzione di fatto percepita dall'operaio si intende il complesso della paga più l'indennità di contingenza e l'eventuale terzo elemento, nonché gli eventuali premi od incentivi di produzione. Inoltre per gli operai retribuiti normalmente a cottimo si prenderà per base del computo oltre agli elementi previsti nel comma precedente, anche la media del guadagno di cottimo realizzato nelle ultime quattro settimane (o due quindicine), restando comunque assicurato all'operaio di cui sopra ai fini del presente articolo, l'applicazione del minimo contrattuale del cottimo di cui all'. Ai fini del calcolo della indennità di anzianità si terrà conto della gratifica natalizia maggiorando le indennità di cui sopra della percentuale dell'8%. All'atto del licenziamento all'operaio spetteranno inoltre il preavviso, in quanto dovuto, il godimento delle ferie maturate o la relativa indennità sostitutiva, la gratifica natalizia per i ratei maturati, come previsto dai relativi articoli del presente contratto e quant'altro dovuto per diritto al lavoratore. ESEMPI DI CALCOLO DELL'INDENNITÀ DI ANZIANITÀ Parte di provvedimento in formato grafico Dichiarazione a verbale. Le parti confermano che le misure progressive della indennità di anzianità da applicarsi nell'ambito dei singoli scaglioni di anzianità, sono state stabilite nel concorde intento di attuare un sistema atto a realizzare, con la, media risultante in sede di applicazione dei singoli casi, la misura, proporzionale agli anni di anzianità maturati da ciascun operaio al momento del licenziamento.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-14;1017#art-cg-44