Art. 39 · IGIENE E SICUREZZA DEL LAVORO
CCNL 8 gennaio 1957

Art. 39

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IGIENE E SICUREZZA DEL LAVORO

In vigore dal 15 ott 1960
Tanto l'azienda come l'operaio sono tenuti alla osservanza delle norme di legge e delle disposizioni emanate dagli organi competenti relative alla tutela dell'igiene e alla prevenzione degli infortuni e delle malattie nel campo del lavoro. A titolo, esemplificativo: le macchine devono essere provviste dei necessari dispositivi di protezione; quelle adibite a lavorazione producente polvere, delle bocche di aspirazione; i locali devono essere in normali condizioni di aerazione, pulizia, illuminazione e riscaldamento e assicurare conveniente spazio in relazione al numero degli operai, ecc.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-14;1017#art-cg-39