CCNL 8 gennaio 1957
Art. 26
72 / 116TRATTAMENTO DI MALATTIA E DI INFORTUNIO
In vigore dal 15 ott 1960
L'assenza per malattia deve essere comunicata dallo operaio all'azienda entro il secondo giorno, salvo caso di giustificato impedimento. Alla comunicazione farà seguito, entro il terzo giorno dall'inizio della malattia, l'invio del certificato medico della prima visita, salvo casi di forza maggiore.
L'azienda potrà far controllare da un medico di sua fiducia lo stato di malattia in ogni sua fase.
In caso di interruzione del servizio dovuta a malattia od infortunio l'operaio, non in prova, avrà diritto alla conservazione del posto per un periodo di:
mesi 6 (sei) in caso di anzianità nella stessa azienda fino a 5 anni;
mesi 8 (otto) in caso di anzianità nella stessa azienda oltre i 5 anni.
Trascorso il termine massimo sopra precisato l'azienda, ove provveda al licenziamento dell'operaio, gli corrisponderà il trattamento di licenziamento ivi compresa la indennità sostitutiva di preavviso.
Qualora, la prosecuzione della malattia o dell'infortunio oltre i termini di cui al comma terzo del presente articolo non consenta all'operaio di riprendere servizio, l'operaio stesso potrà risolvere il rapporto di lavoro con diritto alla indennità di anzianità di cui all' ed all'indennità sostitutiva del preavviso.
Ove ciò non avvenga e l'azienda non proceda al licenziamento, il rapporto rimane sospeso, salva la decorrenza dell'anzianità agli effetti del preavviso e della indennità di anzianità.
L'operaio che entro 4 giorni dal termine del periodo di malattia o di infortunio non si ripresenti al lavoro sarà considerato dimissionario.
Per il trattamento di malattia e di infortunio valgono le norme di legge e contrattuali vigenti in materia.
Per i casi di tubercolosi valgono le norme di legge.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-14;1017#art-cg-26