Art. 2 · ASSUNZIONE E LAVORO DELLE DONNE E DEI FANCIULLI
CCNL 8 gennaio 1957

Art. 2

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ASSUNZIONE E LAVORO DELLE DONNE E DEI FANCIULLI

In vigore dal 15 ott 1960
Per l'assunzione al lavoro delle donne e dei fanciulli valgono le norme di legge. Per l'assunzione al lavoro dei fanciulli vale il limite minimo di 14 anni. Per il lavoro delle donne e dei fanciulli valgono le norme della legge 26 aprile 1934, n. 653, nonché le disposizioni contenute nel R. D. 7 agosto 1936, n. 1720, relative alle operazioni inerenti alla manipolazione di colori, vernici e solventi pericolosi alla salute, qualora ricorrano gli estremi di applicazione della legge stessa.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-14;1017#art-cg-2