Art. 19 · CORRESPONSIONE DELLA RETRIBUZIONE
CCNL 8 gennaio 1957

Art. 19

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CORRESPONSIONE DELLA RETRIBUZIONE

In vigore dal 15 ott 1960
Il pagamento delle retribuzioni verrà effettuato a settimana o a quindicina o a mese, secondo le consuetudini dell'azienda. Quando la retribuzione viene effettuata a mese, dovrà essere concesso un acconto quindicinale fino al 90% della retribuzione stessa. All'atto del pagamento della retribuzione verrà consegnata una busta o prospetto equivalente, in cui dovranno essere distintamente specificate: la ragione sociale dell'azienda, il nome dell'operaio, il periodo di paga cui la retribuzione si riferisce, nonché le singole voci ed i rispettivi importi costituenti la retribuzione stessa (paga, cottimo, contingenza, ecc.) e la elencazione delle trattenute.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-14;1017#art-cg-19