Art. 7 · LIMITAZIONI DELLE VARIAZIONI DEL NUMERO INDICE
Accordo nazionale scala mobile dirigenti e impiegati 26 aprile 1954

Art. 7

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LIMITAZIONI DELLE VARIAZIONI DEL NUMERO INDICE

In vigore dal 14 ott 1960
Le variazioni medie del bimestre, in aumento del costo della vita, se uguali o superiori all'1%, operano nella loro integrale entità. Le variazioni medie bimestrali in aumento, inferiori all'1%, non operano nel bimestre corrispondente; esse però, sommate algebricamente alla media del bimestre successivo, opera-no comunque nel caso in cui, effettuata la somma algebrica, si registri una variazione positiva del numero indice non inferiore allo 0,20% rispetto al numero indice che determinò l'ultima variazione di stipendio. Le variazioni in diminuzione dell'indice del costo della vita non danno luogo a riduzioni di stipendio finché le variazioni stesse non abbiano raggiunto punti 3,50. Quando la variazione o la somma delle variazioni di più bimestri consecutivi ha raggiunto il livello di punti 3,51 si farà luogo ad una diminuzione di stipendi corrispondente a 0,50 punti; al livello di 4,01 ad una diminuzione ulteriore di 0,50 punti (1 punto in totale) al livello di 5,01 ad una diminuzione ulteriore di 0.50 punti (1,5 punti in totale); al livello di 6,01 ad una diminuzione ulteriore di 1 punto (2,5 punti in totale). Per ogni ulteriore discesa del numero indice, pari superiore al punto, si farà luogo ad una corrispondenti integrale riduzione di stipendio, con rispetto sempre dei 3,5 punti di franchigia. Quando il numero indice, dopo essere diminuito, riprenda ad aumentare, le sue variazioni in aumento operano con gli stessi criteri di gradualità applicati per la diminuzione sino a raggiungere quel numero indice che ha determinato l'ultima variazione in aumento degli stipendi; dopo di che rientrano in funzione i criteri fissati per le variazioni in aumento degli stipendi nei commi 1° e 2° del presente articolo.
Storico versioni

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Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-14;1012#art-ans-7-2