Art. 15 · APPLICAZIONE DELLE PRIME VARIAZIONI DI SCALA MOBILE
Accordo nazionale scala mobile salari agricoli 24 settembre 1952

Art. 15

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APPLICAZIONE DELLE PRIME VARIAZIONI DI SCALA MOBILE

In vigore dal 14 ott 1960
Considerato che in alcune province non è in applicazione alcun sistema di scala mobile per i salari agricoli, si conviene quanto segue: a) per tutte quelle province nelle quali non è in applicazione alcun congegno di scala mobile e nelle quali non si è provveduto ad alcun adeguamento salariale per l'anno in corso, si rileveranno le variazioni del costo della vita, sempre secondo quanto è disposto nell', avvenute a partire dalla base fatta uguale a cento () fino a tutto il bimestre maggio-giugno 1952; b) per tutte quelle province nelle quali non è in applicazione alcun accordo di scala mobile e nelle quali si sono però stipulati accordi sindacali di adeguamenti salariali nell'anno in corso, si rileveranno le sole variazioni del costo della vita, sempre secondo quanto disposto nell', avvenute dalla data dell'accordo fino a tutto il bimestre maggio-giugno 1952. Le variazioni del costo della vita rilevate alle lettere a) e b) saranno riportate a variazione di contingenza, in aggiunta a quelle valide per tutte le province alla data, di inizio delle variazioni previste all' del presente accordo.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-14;1012#art-ans-15