Accordo nazionale scala mobile salari agricoli 24 settembre 1952
Art. 13
13 / 29DURATA DELL'ACCORDO E SUA REVISIONE
In vigore dal 14 ott 1960
Il presente accordo ha la durata di un anno dalla data di stipulazione di esso e s'intenderà tacitamente rinnovato di anno in anno salvo disdetta di una delle parti, a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno, quattro mesi prima della sua scadenza.
È ammessa la facoltà di revisione del presente accordo durante la sua validità, su iniziativa delle parti contraenti, qualora il numero indice del costo della vita inizialmente assunto a base dei conteggi (indice 54,58 = 100) abbia subito una variazione in più o in meno di 25 punti percentuali.
Nel caso in cui l'Istituto Centrale di Statistica modifichi la base od i criteri di rilevazione dell'attuale numero indice ufficiale del costo della vita, e, quindi adotti un nuovo numero indice, le parti s'impegnano a riesaminare l'accordo prima della sua scadenza per l'eventuale adozione delle conseguenti modifiche e adattamenti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-14;1012#art-ans-13