Accordo nazionale scala mobile salari agricoli 24 settembre 1952
Art. 11
11 / 29COMMISSIONE INTERCONFEDERALE
In vigore dal 14 ott 1960
È istituita una Commissione interconfederale paritetica composta da tre rappresentanti dei datori di lavoro e tre rappresentanti dei lavoratori per gli adempimenti di cui agli e degli altri eventuali derivanti dal presente accordo.
Le risultanze degli adempimenti di cui sopra dovranno essere comunicate alle rispettive Organizzazioni provinciali con verbali firmati dai componenti di detta Commissione, nel mese successivo a ciascun bimestre cui i rilievi si riferiscono, in tempo utile per l'applicazione delle variazioni ai salari.
La Commissione dovrà riunirsi il giorno 18 di detti mesi. Se la data del 18 coincide con una giornata festiva, la riunione avrà luogo il primo giorno feriale successivo.
I rappresentanti di detta Commissione saranno designati dalle Organizzazioni stipulanti il presente accordo nel modo seguente:
uno da ciascuna delle tre Organizzazioni dei lavoratori (C.G.I.L., C.I.S.L., U.I.L.);
due dalla Confederazione Generale dell'Agricoltura italiana;
uno dalla Confederazione Nazionale dei Coltivatori Diretti.
I nominativi dei componenti la Commissione dovranno essere comunicati da ciascuna Organizzazione alle altre entro 5 giorni dalla firma dell'accordo.
La Commissione si riunirà a Roma presso la sede della Confagricoltura.
In caso di impedimento i componenti la Commissione hanno la facoltà di delegare un proprio sostituto.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-14;1012#art-ans-11