Art. 10 · COMMISSIONE PARITETICA
Accordo nazionale scala mobile dirigenti e impiegati 26 aprile 1954

Art. 10

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COMMISSIONE PARITETICA

In vigore dal 14 ott 1960
Per gli adempimenti di cui agli e per gli altri eventuali derivanti dal presente accordo, e costituita una Commissione Paritetica composta da quattro membri effettivi dei quali due designati congiuntamente dalle Federazioni Nazionali della Mezzadria, della Colonia, dei Proprietari Conduttori, degli Affittuari Conduttori, della Proprietà Fondiaria e due designati dalla Federazione Nazionale Dirigenti ed Impiegati Tecnici ed Amministrativi di Aziende Agricole e Forestali. Ciascuna delle due parti oltre ai due membri effettivi designa due membri supplenti. Le parti si comunicano reciprocamente i nominativi dei membri effettivi e supplenti da esse designati entro 20 giorni dalla firma dell'Accordo. La Commissione si riunisce presso la Confagricolture in Roma, entro il giorno 25 di ogni mese successivo a ciascun bimestre cui si riferiscono i rilievi per l'applicazione delle variazioni agli stipendi. La Commissione redige verbale delle proprie adunanze e lo comunica alle parti contraenti.
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