Art. 9 · CAMBIAMENTO DI FUNZIONI E VARIAZIONI DI QUALIFICA
CCNL 21 ottobre 1958 impiegati aziende agricole e forestali

Art. 9

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CAMBIAMENTO DI FUNZIONI E VARIAZIONI DI QUALIFICA

In vigore dal 14 ott 1960
Qualora le funzioni effettivamente svolte dall'impiegato superino con carattere continuativo e comunque per un periodo non inferiore a tre mesi i limiti della qualifica attribuitagli, l'impiegato ha diritto il passaggio alla qualifica superiore. Se durante il rapporto d'impiego tale differenza di qualifica non viene riconosciuta dal datore di lavoro, l'impiegato potrà far valere i suoi diritti all'atto della liquidazione per risoluzione del rapporto nei termini della prescrizione. La temporanea sostituzione di un impiegato appartenente ad una qualifica superiore non dà diritto al sostituto di ottenere la qualifica stessa, ma dà diritto invece alla relativa retribuzione per il periodo della sostituzione. La sostituzione è ammessa per ferie, malattie, permessi per esigenze familiari e richiamo alle armi.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-14;1010#art-coi-9