CCNL 21 ottobre 1958 impiegati aziende agricole e forestali
Art. 8
39 / 68DISCIPLINA DEL RAPPORTO D'IMPIEGO
In vigore dal 14 ott 1960
L'impiegato è tenuto ad esplicare le proprie funzioni in conformità e nei limiti dell'incarico conferitogli dal datore di lavoro dedicando all'azienda, o a parte di essa, secondo le mansioni che gli sono state affidate, tutta l'attività richiesta, sia nel campo tecnico come in quello economico-amministrativo, dalla normale gestione dell'azienda stessa. Egli è tenuto ad osservare i regolamenti e le norme in uso nell'azienda, purchè non siano in contrasto con il presente contratto e con gli impegni individuali stipulati col datore di lavoro.
L'impiegato è responsabile di fronte al datore di lavoro o chi per esso, sempre nei limiti del mandato conferitogli:
a) del buon andamento dell'azienda in rapporto all'attività da lui prestata, secondo le attribuzioni specificate nell'atto di assunzione nei limiti ed in conformità delle direttive generali del proprietario o conduttore e in genere di ogni atto inerente al proprio ufficio;
b) della regolare, esatta tenuta e custodia dei libri amministrativi, della Cassa e delle documentazioni relative, quando queste gli vengono affidate;
c) dell'osservanza di leggi, regolamenti, ordinanze prefettizie, municipali o di altre autorità competenti, dei contratti di lavoro e dei capitolati ed accordi di carattere sindacale ed economico ad essi assimilati.
Qualora l'impiegato si trovi nella impossibilità di provvedere tempestivamente all'osservanza delle leggi, regolamenti, ordinanze ecc. o comunque si trovi nella impossibilità di esercitare una qualunque funzione inerente al mandato ricevuto, deve informare tempestivamente e sempre nel minor tempo possibile il datore di lavoro o chi per esso.
L'impiegato assunto alle dipendenze di una sola azienda non può esplicare attività professionali estranee all'azienda, nè qualsiasi altra attività comunque compensata, salvo il caso di contrario accordo tra le parti.
Il datore di lavoro è tenuto a rispettare tutti gli impegni assunti verso l'impiegato ed a mantenere con esso rapporti improntati a collaborazione e cordialità.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-14;1010#art-coi-8