Art. 7 · PERIODO DI PROVA
CCNL 21 ottobre 1958 impiegati aziende agricole e forestali

Art. 7

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PERIODO DI PROVA

In vigore dal 14 ott 1960
In mancanza di atto scritto di assunzione, l'impiegato si intende assunto senza prova alle condizioni stabilite dal presente contratto e dal contratto integrativo provinciale per il gruppo e la categoria cui l'impiegato stesso appartiene in base alle funzioni esplicate. Salvo esplicita clausola dell'impegno individuale, il periodo di prova è fissato tra un massimo di mesi 12 ed un minimo di mesi 3 a seconda dei gruppi e delle categorie che verranno stabilite in sede provinciale, giusto quanto previsto dall' del presente Contratto. Appena avvenuta l'assunzione dell'impiegato il datore di lavoro deve farne denuncia alla Cassa Nazionale di Assistenza per gli Impiegati Agricoli e Forestali. L'impiegato acquista il diritto all'assistenza ed alla previdenza a decorrere dalla data di inizio del servizio, anche se sottoposto a periodo di prova. I relativi contributi sono dovuti pertanto anche per il periodo di prova, salvo conguaglio. Durante il periodo di prova è in facoltà delle parti rescindere il contratto in qualunque momento senza obbligo di preavviso e indennità. L'impiegato ha 30 giorni di tempo per lo sgombero dell'abitazione, se è stato assunto con periodo di prova pari o inferiore a 6 mesi, 60 giorni se è stato assunto con periodo di prova superiore a 6 mesi. Superato il periodo di prova l'assunzione diviene definitiva senza necessità di conferma. Il periodo di prova deve computarsi agli effetti della anzianità di servizio. Qualora il contratto venga risolto durante il periodo di prova o al termine di esso, l'impiegato ha diritto allo stipendio per l'intero mese durante il quale la risoluzione è avvenuta. Quando la risoluzione del rapporto avviene per volontà del datore di lavoro l'impiegato ha diritto per sè e per i propri familiari, al rimborso delle spese di viaggio necessarie a tornare al luogo di provenienza nonché al rimborso delle spese di trasporto del mobilio semprechè il trasferimento in azienda della famiglia sia stato concordato con il datore di lavoro.
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