CCNL 21 ottobre 1958 impiegati aziende agricole e forestali
Art. 5
36 / 68ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO E A TERMINE
In vigore dal 14 ott 1960
L'assunzione dell'impiegato può avvenire in qualunque epoca dell'anno, e, salvo sia diversamente stabilito tra le parti, s'intende a tempo indeterminato.
Il contratto con prefissione di termine deve essere giustificato dalla specialità del rapporto e deve risultare, da atto scritto nel quale sia determinato anche il particolare trattamento economico.
L'assunzione deve effettuarsi a mezzo di atto scritto, anche in forma di lettera, il quale specifichi: la data d'inizio del rapporto d'impiego, la qualifica, l'eventuale periodo di prova e la retribuzione nei suoi vari elementi costitutivi.
Le clausole concordate devono essere informate alle norme sancite nel presente contratto e non possono essere, nella, loro portata complessiva, ad esse inferiori.
Ogni modifica delle condizioni di assunzione deve risultare da impegno scritto.
L'applicazione del presente contratto non viene meno nel caso in cui, anche in difetto di impegno scritto, il rapporto di lavoro abbia avuto effettivamente esecuzione.
Le norme del presente contratto, escluse quelle relative al preavviso ed alla indennità di anzianità si applicano anche nel caso di contratto a termine.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-14;1010#art-coi-5