CCNL 21 ottobre 1958 impiegati aziende agricole e forestali
Art. 4
35 / 68CONTEMPORANEA PRESTAZIONE IMPIEGATIZIA IN PIÙ AZIENDE
In vigore dal 14 ott 1960
CONTEMPORANEA PRESTAZIONE IMPIEGATIZIA
IN PIÙ AZIENDE
Qualora l'impiegato presti la sua opera contemporaneamente in più aziende, ciascun rapporto sarà regolato distintamente.
In questo caso però non si applicano le norme inerenti ai minimi di stipendio, alle ferie annuali ed all'orario di lavoro, mentre conservano efficacia tutte le altre norme contenute nel presente contratto.
Lo stipendio convenuto ed il lavoro richiesto devono essere precisati nella lettera di assunzione.
Quanto sopra si applica nel caso di rapporti caratterizzati dall'insieme dei seguenti fondamentali elementi:
a) rapporto continuativo fra i due contraenti;
b) collaborazione riferita al complesso della gestione aziendale;
c) vincolo di dipendenza dal datore di lavoro;
d) remunerazione periodica, comunque stabilita, del prestatore di opera.
Quando invece non coesistano i quattro elementi sopra elencati, il rapporto è da considerarsi di libera professione e quindi da ritenersi escluso dalla disciplina del presente contratto.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-14;1010#art-coi-4