Art. 35 · CONTROVERSIE INDIVIDUALI
CCNL 21 ottobre 1958 impiegati aziende agricole e forestali

Art. 35

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CONTROVERSIE INDIVIDUALI

In vigore dal 14 ott 1960
Qualora insorga controversia tra datore di lavoro ed impiegato per la applicazione del presente contratto e di quello individuale le Organizzazioni Sindacali, su richiesta di una di esse o di entrambi, si adopereranno per raggiungere la conciliazione.
Storico versioni

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Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-14;1010#art-coi-35