CCNL 21 ottobre 1958 impiegati aziende agricole e forestali
Art. 32
63 / 68CHIAMATA DI LEVA E RICHIAMO ALLE ARMI
In vigore dal 14 ott 1960
La chiamata alle armi per adempiere agli obblighi di leva sospende il rapporto d'impiego per tutto il periodo del servizio militare di leva e l'impiegato ha diritto alla conservazione del posto, purchè in base all' del D.L.C.P.S. n. 303 del 13 settembre 1946, abbia oltre tre mesi di dipendenza dal datore di lavoro, con assunzione definitiva.
Il tempo trascorso in servizio militare di leva non è computato agli effetti della anzianità, salvo patto scritto in contrario più favorevole all'impiegato.
In caso di richiamo ordinario sotto le armi il datore di lavoro conserverà il posto all'impiegato e gli corrisponderà per il periodo di tre mesi una indennità mensile pari allo stipendio in denaro.
Limitatamente a tale periodo di tempo il datore di lavoro è tenuto a mantenere alla famiglia dell'impiegato, l'alloggio, la corresponsione dei generi in natura, nonché le concessioni godute all'atto del richiamo in quanto facenti parte dello stipendio, oppure a corrispondere un compenso equivalente nel caso che detto trattamento non sia possibile per le esigenze della sostituzione.
L'impiegato richiamato alle armi per esigenze militari di carattere eccezionale gode del particolare trattamento giuridico ed economico contemplato dalle leggi speciali.
I periodi di, richiamo alle armi di cui sopra saranno computati agli effetti dell'anzianità di servizio.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-14;1010#art-coi-32