Art. 29 · DETERMINAZIONE DELL'ANZIANITÀ
CCNL 21 ottobre 1958 impiegati aziende agricole e forestali

Art. 29

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DETERMINAZIONE DELL'ANZIANITÀ

In vigore dal 14 ott 1960
Per la determinazione dell'indennità di anzianità si applicano le seguenti norme: 1) l'anzianità decorre dal giorno dell'assunzione dell'impiegato compreso l'eventuale periodo di prova e di apprendistato; 2) nel computo è compreso l'eventuale periodo di richiamo alle armi e il periodo di assenza per malattia o infortunio; 3) è altresì compreso il periodo di preavviso, anche se in mancanza di questo sia stata corrisposta la relativa indennità sostitutiva; 4) il mese incominciato si considera intero, le frazioni di anno vanno computate in dodicesimi per i primi sei mesi di anno di servizio, mentre è considerato intero l'anno in cui sia stato superato il sesto mese di servizio.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-14;1010#art-coi-29