Art. 24 · PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
CCNL 21 ottobre 1958 impiegati aziende agricole e forestali

Art. 24

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PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In vigore dal 14 ott 1960
L'inosservanza da parte dell'impiegato dei suoi doveri può dar luogo ai seguenti provvedimenti disciplinari: a) rimprovero verbale; b) rimprovero scritto; c) multa da applicarsi fino ad un massimo dell'importo di due giornate di stipendio e non oltre il termine di un mese dall'accertamento della mancanza; d) sospensione dal servizio e dall'assegno in danaro per un periodo non superiore ad un mese; e) risoluzione in tronco del contratto quando ricorrano gli estremi di cui all' e secondo, le norme in esso contenute. I provvedimenti saranno applicati in relazione alla gravità e frequenza delle mancanze e solo dopo udite le giustificazioni dell'impiegato. Il provvedimento di licenziamento in tronco sarà notificato nei modi di legge. È fatto salvo il diritto del datore di lavoro ad ogni sua azione per danni arrecati dall'impiegato e conseguente risarcimento.
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