Art. 21 · TRASFERTE
CCNL 21 ottobre 1958 impiegati aziende agricole e forestali

Art. 21

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TRASFERTE

In vigore dal 14 ott 1960
Le spese per vitto, alloggio, viaggio e simili sostenute dall'impiegato per ragioni inerenti al servizio, previa documentazione ove è possibile, debbono essere rimborsate entro il mese in cui il viaggio o il particolare servizio che le ha determinate ha avuto luogo. Sull'importo delle spese di viaggio, vitto e alloggio deve applicarsi una maggiorazione del 10% a titolo di rimborso delle piccole spese non documentabili. Sono ammesse le forfettizzazioni.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-14;1010#art-coi-21