Art. 19 · MALATTIE E INFORTUNI
CCNL 21 ottobre 1958 impiegati aziende agricole e forestali

Art. 19

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MALATTIE E INFORTUNI

In vigore dal 14 ott 1960
Nel caso di interruzione di servizio dovuta a malattia o ad infortunio l'impiegato avrà diritto al seguente trattamento: a) 3 mesi di stipendio intero e 3 mesi di mezzo stipendio in caso di anzianità di servizio inferiore ai 5 anni; b) 4 mesi di stipendio intero e 5 mesi di mezzo stipendio in caso di anzianità di servizio da 5 ai 10 anni; c) 6 mesi di stipendio intero e 6 mesi di mezzo stipendio in raso di anzianità di servizio oltre i 10 anni. Le interruzioni suddette non si sommano quando si verificano alla distanza di oltre un anno dalla fine dell'interruzione precedente. Nei casi di infortunio o di malattia l'impiegato ha diritto alla conservazione del posto fino alla durata di dodici mesi ma senza diritto alla corresponsione dello stipendio una volta superati i limiti di cui alle lettere a), b). Nel caso di infortunio contratto per ragioni di servizio la durata della conservazione del posto si protrae di altri dodici mesi. Superato il periodo di cui sopra, il datore di lavoro ha facoltà di procedere al licenziamento dell'impiegato corrispondendogli l'indennità sostitutiva di preavviso e quella di anzianità salvi restando tutti gli altri diritti acquisiti dall'impiegato in dipendenza del presente contratto. Tenuto conto delle esigenze della produzione e della conseguente necessità del continuo funzionamento dell'attività aziendale, qualora all'impiegato infortunato sia stata riconosciuta l'inabilità totale o permanente al lavoro, allo stesso non si conserverà il posto. In tale caso il diritto da parte del datore di lavoro di sostituire l'impiegato infortunato decorrerà dalla data indicata ci sarà stata riconosciuta la sua inabilità permanente. L'impiegato avrà, però il diritto di usufruire del trattamento economico nonché dell'alloggio per i periodi previsti dal presente articolo ed in relazione alla sua anzianità, nonché alla liquidazione dell'indennità di preavviso e di licenziamento nella misura prevista dagli .
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