Art. 17 · SCATTI PER ANZIANITÀ DI SERVIZIO
CCNL 21 ottobre 1958 impiegati aziende agricole e forestali

Art. 17

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SCATTI PER ANZIANITÀ DI SERVIZIO

In vigore dal 14 ott 1960
L'impiegato, salvo l'eventuale trattamento in atto a lui più favorevole, ha diritto a n. 5 aumenti di stipendio triennali, nella misura del 5% ciascuno da calcolarsi sui minimi di stipendio previsti dal Contratto Integrativo Provinciale in vigore per la categoria cui egli appartiene. All'impiegato che passa ad una qualifica superiore quello di fatto già percepito. In caso di variazione collettiva dei minimi di stipendio contrattuali, agli aumenti periodici già maturati verranno apportate le stesse variazioni percentuali. Gli impiegati, che alla data di entrata in vigore del presente contratto si trovino già in servizio presso le aziende agricole, conservano il diritto agli scatti già maturati presso dette aziende, secondo il disposto del l' del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per gli Impiegati di Aziende Agricole e Forestali del 19 luglio 1949. Agli impiegati, i quali all'entrata in vigore del presente Contratto, abbiano già beneficiato di uno o più aumenti di stipendio per "scatti" di anzianità di servizio, sono scomputati gli "scatti" goduti dai cinque scatti previsti dal presente articolo.
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