CCNL 21 ottobre 1958 impiegati aziende agricole e forestali
Art. 16
47 / 68COINTERESSENZA
In vigore dal 14 ott 1960
Al fine del maggior incremento della produzione, di un più elevato rendimento dell'azienda e di una solidale collaborazione tra datore di lavoro ed impiegati appartenenti alle categorie direttive o addetti alle colture e agli allevamenti, potrà essere convenuto, in tutto o in parte, il sistema di retribuzione a cointeressenza.
I criteri della cointeressenza debbono essere stabiliti d'accordo tra datore di lavoro ed impiegato e dovranno risultare dal contratto individuale o da altro documento scritto. In ogni caso, però, lo stipendio totale annuo spettante all'impiegato non può essere inferiore a quello previsto dal Contratto integrativo provinciale per il gruppo e categoria al quale l'impiegato appartiene.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-14;1010#art-coi-16