Art. 15 · STIPENDIO
CCNL 21 ottobre 1958 impiegati aziende agricole e forestali

Art. 15

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STIPENDIO

In vigore dal 14 ott 1960
A tutti gli effetti del presente contratto per stipendio s'intende l'insieme di tutte le corresponsioni di carattere continuativo godute dall'impiegato, sotto qualunque titolo o forma, siano esse in denaro o in natura, ivi comprese le indennità di contingenza. La valutazione in denaro delle corresponsioni in natura, dovute all'impiegato come parte di stipendio, oppure prelevate in più dal medesimo - ma sempre limitatamente al fabbisogno familiare - è fatta in base al prezzo di ammasso, per i generi ad esso soggetti ed in base alle mercuriali della Camera di Commercio per vendita all'ingrosso franco azienda, al momento del prelievo, per tutti gli altri. All'impiegato che esplica la sua attività a servizio esclusivo di una sola azienda il datore di lavoro deve fornire in godimento una abitazione decorosa, provvista di illuminazione per le normali esigenze familiari, un appezzamento per l'orto, il pollaio; deve concedere inoltre il prelevamento gratuito della legna necessaria per usi domestici. Per accordo tra le parti le corresponsioni in natura di cui sopra (abitazione, orto, pollaio, legna) potranno essere sostituite da altre di valore equivalente. La mancanza di tali corresponsioni determinerà un aumento della parte in danaro dello stipendio. L'entità di tale aumento viene stabilita dai contratti integrativi provinciali. Il datore di lavoro è tenuto a fornire all'impiegato un efficiente mezzo di trasporto per il normale disimpegno delle mansioni affidategli e per raggiungere la azienda nel caso non vi risieda; se il mezzo di trasporto non è fornito dall'azienda ma dall'impiegato, questi ha diritto ad un compenso a titolo di rimborso spese; tale compenso dovrà risultare distinto dallo stipendio. Nei contratti integrativi provinciali di cui all' sarà stabilito l'ammontare delle ritenute per vitto da effettuare agli impiegati conviventi in azienda. Il personale impiegatizio femminile, a parità di funzioni, di grado e di rendimento, ha diritto allo stesso trattamento economico del personale maschile. La parte di stipendio che viene corrisposta in denaro sarà pagata in mensilità posticipata.
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