Art. 8 · STIPENDIO
CCNL 6 agosto 1957 dirigenti aziende agricole e forestali

Art. 8

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STIPENDIO

In vigore dal 14 ott 1960
La fissazione dello stipendio per il dirigente è lasciata all'accordo delle parti. A tutti gli effetti del presente contratto per stipendio si intende l'insieme di tutte le corresponsioni di carattere continuativo godute dal dirigente, siano esse in denaro o in natura ivi compresi l'abitazione ed annessi, l'eventuale cointeressenza, gli eventuali premi di produzione, con esclusione di quanto è corrisposto a titolo di rimborso spese. Lo stipendio annuo complessivo, spettante al dirigente al servizio esclusivo di una sola azienda, deve essere superiore al minimo concordato dalle Organizzazioni sindacali competenti per territorio per la più elevata categoria degli impiegati agricoli e per la corrispondente classificazione di aziende (grandi, medie) in ogni caso deve essere superiore allo stipendio di fatto (che non sia inferiore al minimo contrattuale) percepito dall'impiegato più elevato in grado nell'ambito dell'azienda, tenuto anche conto del titolo professionale. La valutazione in denaro delle corresponsioni in natura dovute al dirigente come parte di stipendio e da esso prelevate in più limitatamente al fabbisogno familiare, è fatta in base al prezzo di ammasso per i generi ad esso soggetti ed in base alle mercuriali della Camera di Commercio per vendita all'ingrosso franco azienda al momento del prelievo per tutti gli altri. Al dirigente che esplica le sua attività a servizio esclusivo di una sola azienda il datore di lavoro deve fornire in godimento: una abitazione decorosa provvista di illuminazione per le normali esigenze familiari, un appezzamento per l'orto, il pollaio; deve permettere il prelevamento della legna necessaria per usi domestici. Per accordo tra le parti le corresponsioni in natura di cui sopra (abitazione, orto, pollaio, legna) possono essere sostituite da altre corresponsioni di valore equivalente o tradotte in denaro la cui entità, da precisarsi in contratto individuale, non può essere inferiore a quella spettante, in base al contratto integrativo provinciale per gli impiegati vigente in provincia, alla figura più elevata della categoria degli impiegati di concetto della corrispondente classificazione aziendale. Il datore di lavoro è tenuto a fornire al dirigente un efficiente mezzo di trasporto per il normale disimpegno delle mansioni affidategli e per raggiungere l'azienda nel caso non vi risieda; se il mezzo di trasporto non è fornito dall'azienda ma dal dirigente questi ha diritto al relativo compenso a titolo di rimborso. La parte di stipendio in denaro sarà pagata in mensilità posticipata.
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