CCNL 6 agosto 1957 dirigenti aziende agricole e forestali
Art. 7
7 / 68DISCIPLINA DELLE FUNZIONI DEL DIRIGENTE
In vigore dal 14 ott 1960
Il dirigente è tenuto ad esplicare le proprie funzioni in conformità e nei limiti dell'incarico conferitogli dal datore di lavoro, dedicando all'azienda, o a quella parte di essa che gli è stata affidata, tutta l'attività richiesta sia nel campo tecnico come in quello economico-amministrativo, per la sua normale gestione.
Egli è responsabile, di fronte al datore di lavoro, sempre nei limiti del mandato conferitogli, dell'attività produttiva o amministrativa, o di entrambe, del l'azienda affidatagli. Ha il dovere di prestare tutta la sua opera al fine di favorire il buon andamento generale, nonché l'incremento produttivo dell'azienda razionalmente inteso ai buoni fini economici.
Il dirigente è responsabile di ogni atto compiuto nell'esplicazione del mandato ricevuto. Qualora il dirigente si trovi nella impossibilità di provvedere tempestivamente all'osservanza di leggi e regolamenti o comunque di esercitare una qualsiasi funzione inerente al mandato ricevuto, deve prontamente informare il datore di lavoro o chi per lui.
Il dirigente, ove desideri svolgere inattività al di fuori dei compiti a lui derivanti dal rapporto, dovrà preventivamente ottenere l'autorizzazione del datore di lavoro.
È vietato al dirigente:
a) di assumere incarichi incompatibili con le funzioni da esso esplicate nell'azienda;
b) di svolgere, anche se non retribuita, attività contrastante o comunque in concorrenza con gli interessi dell'azienda da cui dipende.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-14;1010#art-cad-7