CCNL 6 agosto 1957 dirigenti aziende agricole e forestali
Art. 4
4 / 68ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO ED A TERMINE
In vigore dal 14 ott 1960
L'assunzione del dirigente può avvenire in qualunque epoca dell'anno e, salvo sia diversamente stabilito tra le parti, s'intende fatta a tempo indeterminato.
L'assunzione deve effettuarsi a mezzo di documento scritto (contratto individuale costituito anche da scambio di lettere) dal quale debbono risultare: la data di inizio del rapporto d'impiego, la qualifica, l'eventuale periodo di prova e la retribuzione nei suoi vari elementi costitutivi.
Le condizioni del contratto individuale dovranno essere informate alle norme del presente contratto e non potranno essere, nella loro portata complessiva, ad esse inferiori.
Ogni modifica delle condizioni di assunzione dovrà risultare da impegno scritto.
L'applicazione del presente contratto non viene meno nel caso in cui, anche in difetto di impegno scritto, il rapporto di lavoro abbia avuto effettivamente esecuzione.
Il contratto a termine deve risultare in modo esplicito dalla lettera di assunzione in cui dovranno essere precisati gli aspetti ed i termini dello speciale rapporto ed il corrispondente trattamento economico.
Le norme del presente contratto, escluse quelle relative al preavviso ed alla indennità di anzianità, si applicano anche nel caso di contratto a termine.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-14;1010#art-cad-4