Art. 26 · MODALITÀ DELLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO
CCNL 6 agosto 1957 dirigenti aziende agricole e forestali

Art. 26

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MODALITÀ DELLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO

In vigore dal 14 ott 1960
È fatto obbligo al dirigente di effettuare, al momento della cessazione del servizio e, in caso di licenziamento in tronco, all'atto della notifica di esso, la riconsegna di quanto gli è stato affidato dal datore di lavoro in relazione alle mansioni espletate: tra l'altro i libri di carico e scarico, la consistenza di cassa e di magazzino con i relativi documenti, ecc. Effettuata la riconsegna di quanto già affidato al dirigente, il datore di lavoro gliene rilascerà ricevuta. In caso di risoluzione normale del rapporto, quando questo sia a tempo indeterminato, il datore di lavoro al momento della riconsegna dell'amministrazione da parte del dirigente è tenuto a comunicare a quest'ultimo il conteggio regolarmente sottoscritto di ogni spettanza ad esso dovuta. All'atto di tale comunicazione il datore di lavoro è tenuto a versare al dirigente un congruo acconto sull'ammontare di dette spettanze. Il datore di lavoro ha un termine di tre mesi dalla cessazione del rapporto per procedere al saldo della liquidazione. Sulla somma dovuta a titolo di liquidazione, decurtata dell'acconto di cui sopra e di quanto dovuto dalla Cassa Nazionale di Assistenza Impiegati Agricoli e Forestali, decorrono gli interessi legali a favore del dirigente.
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