CCNL 6 agosto 1957 dirigenti aziende agricole e forestali
Art. 20
20 / 68CHIAMATA DI LEVA E RICHIAMO ALLE ARMI
In vigore dal 14 ott 1960
La chiamata alle armi per adempiere agli obblighi di leva sospende il rapporto di impiego per tutto il periodo di servizio militare di leva ed il dirigente ha diritto alla conservazione del posto purchè, in base all' del D.L.C.P.S. n. 303 del 13 settembre 1946, abbia oltre tre mesi di dipendenza dal datore di lavoro, con assunzione definitiva.
Il tempo trascorso in servizio militare di leva non è computato agli effetti dell'anzianità, salvo patto scritto in contrario più favorevole al dirigente.
In caso di richiamo ordinario alle armi, il datore di lavoro è tenuto a mantenere alla famiglia del dirigente l'alloggio, la corresponsione dei generi in natura nonché le concessioni dovute all'atto del richiamo in quanto facenti parte dello stipendio, oppure a corrispondere un compenso equivalente nel caso che detto trattamento non sia, possibile per le esigenze della sostituzione.
Il dirigente richiamato alle armi per esigenze militari di carattere eccezionale ha diritto allo speciale trattamento giuridico ed economico contemplato dalle leggi speciali.
I periodi di richiamo alle armi di cui sopra saranno computati agli effetti dell'anzianità di servizio.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-14;1010#art-cad-20