CCNL 6 agosto 1957 dirigenti aziende agricole e forestali
Art. 15
15 / 68MALATTIE ED INFORTUNI
In vigore dal 14 ott 1960
Nel caso di interruzione di Servizio dovuta a malattia o ad infortunio il dirigente ha diritto alla conservazione del posto e dell'alloggio per 12 mesi ed al seguente trattamento:
a) quattro mesi di stipendio intero e quattro di mezzo stipendio in caso di anzianità di servizio sino al 5 anni;
b) sei mesi di stipendio intero e sei di mezzo stipendio in caso di anzianità di servizio superiore ai 5 anni.
Le interruzioni suddette non si sommano quando si verificano alla distanza di oltre un anno dalla fine dell'interruzione precedente.
Nel caso di infortunio contratto per ragioni di servizio la durata della conservazione del posto si protrae di altri dodici mesi.
Superati i periodi di cui sopra, il datore di lavoro ha facoltà di procedere al licenziamento del dirigente corrispondendogli l'indennità sostitutiva, del preavviso e quella di anzianità, salvi, restando tutti gli altri diritti acquisiti dal dirigente in dipendenza del presente contratto.
Tenuto conto delle esigenze della produzione e della conseguente necessità del continuo funzionamento della direzione dell'azienda, qualora al dirigente infortunato sia stata riconosciuta l'inabilità totale o permanente al lavoro, allo stesso non si conserverà il posto. In tal caso però il diritto da parte del datore di lavoro di sostituire il dirigente infortunato decorrerà dalla data in cui sarà stata riconosciuta la sua inabilità permanente. Il dirigente avrà però il diritto di usufruire del trattamento economico nonché dell'alloggio per i periodi previsti dal presente articolo ed in relazione alla sua anzianità, nonché alla liquidazione dell'indennità di licenziamento e di preavviso nella misura prevista dagli .
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-14;1010#art-cad-15