Art. 8
Statuto dell'Istituto superiore di educazione fisica di RomaTitolo II

Art. 8

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In vigore dal 18 gen 1961
Il Consiglio di amministrazione: a) ha il governo amministrativo e la gestione economica e patrimoniale dell'Istituto; b) delibera sul bilancio preventivo e sul rendiconto consuntivo; c) delibera sugli atti da promuovere ed esperire per la trasformazione e l'incremento del patrimonio dell'Istituto; d) approva entro il mese di giugno, su proposta del Consiglio direttivo, il conferimento e la conferma degli incarichi di insegnamento, nonché il comando dai professori ordinari di educazione fisica per le funzioni di dirigente tecnico e per gli insegnamenti del gruppo tecnico addestrativo; e) delibera relativamente agli atti per l'applicazione dello stato giuridico ed al trattamento economico del personale con l'osservanza delle norme, delle condizioni e dei limiti previsti dalle leggi e dal presente statuto; f) delibera i provvedimenti disciplinari a carico del personale; g) approva, su proposta del Consiglio direttivo, il bando di concorso per l'ammissione ai corsi dell'istituto secondo il numero dei posti determinato annualmente dal Ministero della pubblica istruzione; h) propone ai direttore la nomina del medico addetto al servizio sanitario dell'Istituto; i) istituisce corsi di preparazione, di aggiornamento, di perfezionamento e di specializzazione nelle varie discipline contemplate dal piano di studi, in conformità delle norme di cui al testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, nonché i corsi speciali di educazione fisica di cui al successivo del presente statuto; l) esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono state demandate dal presente statuto. Il Consiglio di amministrazione è convocato ordinariamente ogni tre mesi e straordinariamente sempre che occorra. L'ordine del giorno è comunicato per iscritto ai consiglieri almeno cinque giorni prima, salvo casi di urgenza. Per la validità delle adunanze è richiesto l'intervento della metà più uno dei consiglieri. Le deliberazioni si intendono approvate quando abbiano ottenuto la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del presidente. Il Consiglio di amministrazione, alla fine di ogni anno redige e trasmette al Ministero della pubblica istruzione una relazione riassuntiva delle attività dell'Istituto.
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