Art. 6
Statuto dell'Istituto superiore di educazione fisica di RomaTitolo II

Art. 6

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In vigore dal 18 gen 1961
Il direttore: a) ha la rappresentanza legale dell'Istituto; b) conferisce in nome della legge ed in virtù dei poteri derivantigli dalla carica i diplomi e gli altri titoli conseguiti nell'Istituto e ne autorizza il rilascio; c) provvede al governo generale dell'Istituto e vigila sul funzionamento delle sezioni e degli uffici; d) convoca e presiede il Consiglio di amministrazione, il Consiglio direttivo e il Consiglio dei professori; e) dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio di amministrazione e del Consiglio direttivo e prende i provvedimenti di urgenza riferendone al Consiglio di amministrazione e rispettivamente al Consiglio direttivo nella prima successiva adunanza; f) esercita le attribuzioni che gli sono demandate dalle norme del presente statuto e del regolamento interno; g) conferisce annualmente l'incarico, mediante apposita convenzione da approvarsi dal Ministero della pubblica istruzione, ad un medico addetto al servizio sanitario; h) alla fine di ogni anno redige e trasmette al Ministero della pubblica istruzione una relazione riassuntiva dell'attività didattica e scientifica dell'Istituto. In caso di assenze o di impedimento il direttore può delegare a sostituirlo uno dei professori componenti il Consiglio direttivo. Il direttore può delegare qualcuno dei componenti del Consiglio dei professori ad esercitare particolari funzioni indicandole esplicitamente nella delega.
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