Art. 57
Statuto dell'Istituto superiore di educazione fisica di RomaTitolo X

Art. 57

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In vigore dal 18 gen 1961
Alle esigenze del personale salariale si provvede con operai assunti e disciplinati secondo le disposizioni in vigore per gli operai dello Stato. La dotazione organica, le qualifiche del personale salariato sono stabiliti dalla tabella E annessa al presente statuto firmata dal Ministro per la pubblica istruzione e dal Ministro per il tesoro.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-13;1594#art-sdi-57