Art. 52
Statuto dell'Istituto superiore di educazione fisica di RomaTitolo IX

Art. 52

56 / 64
In vigore dal 18 gen 1961
L'esercizio finanziario ha inizio con il 1 novembre di ciascun anno ed ha termine il 31 ottobre dell'anno successivo. Il Consiglio di amministrazione delibera sul bilancio preventivo nel mese di giugno e sul rendiconto consuntivo nel mese di dicembre. Il bilancio preventivo ed il rendiconto consuntivo sono comunicati, per conoscenza, al Ministero della pubblica istruzione. Il rendiconto consuntivo è trasmesso alla Corte dei conti per la dichiarazione di regolarità.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-13;1594#art-sdi-52