Statuto dell'Istituto superiore di educazione fisica di Roma›Titolo IX
Art. 52
56 / 64In vigore dal 18 gen 1961
L'esercizio finanziario ha inizio con il 1 novembre di ciascun anno ed ha termine il 31 ottobre dell'anno successivo.
Il Consiglio di amministrazione delibera sul bilancio preventivo nel mese di giugno e sul rendiconto consuntivo nel mese di dicembre.
Il bilancio preventivo ed il rendiconto consuntivo sono comunicati, per conoscenza, al Ministero della pubblica istruzione.
Il rendiconto consuntivo è trasmesso alla Corte dei conti per la dichiarazione di regolarità.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-13;1594#art-sdi-52