Art. 5
Statuto dell'Istituto superiore di educazione fisica di RomaTitolo II

Art. 5

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In vigore dal 18 gen 1961
Il direttore dall'Istituto è eletto a maggioranza di voti dal Consiglio direttivo e deve essere scelto tra i componenti del Consiglio stesso che siano professori universitari di ruolo, incaricati nell'Istituto. Dura in carica per un triennio accademico e può essere rieletto. Al direttore dell'Istituto è attribuita un'indennità di carica fissata dal Consiglio di amministrazione nei limiti delle norme vigenti sulle indennità di carica normale e supplementare per I rettori delle Università e degli Istituti di istruzione universitaria.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-13;1594#art-sdi-5