Statuto dell'Istituto superiore di educazione fisica di Roma›Titolo VII
Art. 44
48 / 64In vigore dal 18 gen 1961
Le tasse, sopratasse e contributi sono dovuti dagli studenti, per quanto non previsto dal presente statuto, nella misura stabilita dalla legge 18 dicembre 1951, n. 1551. La tassa di diploma è devoluta all'Erario.
La tassa di ammissione al concorso è fissata nella misura di L.
3000.
Per quanto riguarda le modalità di versamento e gli esoneri, totali e parziali, delle tasse, sopratasse e contributi dovuti, si applicano le disposizioni previste dalla suddetta legge 18 dicembre 1951, n. 1551.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-13;1594#art-sdi-44