Art. 41
Statuto dell'Istituto superiore di educazione fisica di RomaTitolo VII

Art. 41

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In vigore dal 18 gen 1961
L'Istituto può consentire la frequenza temporanea ai suoi corsi agli stranieri che, tramite le autorità competenti, ne facciano esplicita richiesta, siano in possesso di titolo di studio riconosciuto idoneo dal Consiglio direttivo, siano stati dichiarati idonei alla visita medica da parte dell'Istituto, abbiano versato i contributi stabiliti dal Consiglio di amministrazione ed osservino, nel periodo della loro permanenza, le norme regolamentari e disciplinari prescritte. Ad essi non può essere rilasciato alcun diploma ma solo un certificato di frequenza con la specificazione della relativa durata.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-13;1594#art-sdi-41