Statuto dell'Istituto superiore di educazione fisica di Roma›Titolo VII
Art. 39
43 / 64In vigore dal 18 gen 1961
La domanda di ammissione all'esame di concorso redatta in carta legale indirizzata al direttore dell'Istituto deve essere presentata alla segreteria non più tardi del 31 ottobre di ciascun anno.
Essa deve indicare:
a) cognome, nome;
b) residenza della famiglia ed indirizzo esatto;
c) elenco dei documenti che accompagnano la domanda.
La domanda deve essere corredata:
a) dalla ricevuta del versamento delle tasse di concorso;
b) dal certificato di nascita in bollo;
c) dal certificato penale rilasciato dall'autorità competente in epoca non anteriore a tre mesi dalla data della domanda di ammissione;
d) dai documenti comprovanti la posizione militare dei candidati, rilasciati dall'autorità militare competente dai quali risulti che non sono state emesse dichiarazioni di rivedibilità o di riforma al servizio militare;
e) dal titolo originale di studi medi prescritto per l'ammissione, ovvero del certificato provvisorio che dovrà essere sostituito nel corso dell'anno e prima degli esami col titolo originale;
f) da due fotografie recenti, su fondo bianco, formato 6 x 9 per la tessera universitaria e per il libretto di iscrizione;
g) da altra fotografia (uguale a quelle precedentemente indicate) firmata, incollata su carta legale ed autenticata.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-13;1594#art-sdi-39