Art. 36
Statuto dell'Istituto superiore di educazione fisica di RomaTitolo V

Art. 36

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In vigore dal 18 gen 1961
Ove un professore sia per legittimi motivi impedito di attendere alle mansioni del suo ufficio per un periodo di tempo che si presume non superiore a due mesi, il direttore, sentito il Consiglio direttivo, provvede alla temporanea sostituzione.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-13;1594#art-sdi-36