Statuto dell'Istituto superiore di educazione fisica di Roma›Titolo V
Art. 36
40 / 64In vigore dal 18 gen 1961
Ove un professore sia per legittimi motivi impedito di attendere alle mansioni del suo ufficio per un periodo di tempo che si presume non superiore a due mesi, il direttore, sentito il Consiglio direttivo, provvede alla temporanea sostituzione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-13;1594#art-sdi-36