Statuto dell'Istituto superiore di educazione fisica di Roma›Titolo V
Art. 33
37 / 64In vigore dal 18 gen 1961
La funzione di dirigente tecnico di cui all' sarà affidata per ogni anno accademico ad un professore ordinario di educazione fisica del ruolo degli Istituti d'istruzione secondaria che a tal fine è comandato presso l'Istituto con decreto del Ministro per la pubblica istruzione su proposta del Consiglio direttivo, approvata dal Consiglio di amministrazione dell'Istituto stesso.
Alla spesa relativa provvede direttamente ed a proprio carico l'Istituto il quale è tenuto altresì a versare al Ministero della pubblica istruzione l'importo dei contributi e delle ritenute sul trattamento economico previsti dalla legge.
Si osservano in quanto applicabili le altre disposizioni contenute negli del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-13;1594#art-sdi-33