Art. 32
Statuto dell'Istituto superiore di educazione fisica di RomaTitolo V

Art. 32

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In vigore dal 18 gen 1961
Gli insegnamenti del gruppo tecnico-addestrativo sono conferiti per incarico secondo le modalità dei precedenti (lettera d) e 10 (lettera q) a professori diplomati in educazione fisica, abilitati all'insegnamento e che abbiano particolare preparazione di carattere culturale, tecnico e didattico, necessaria per un insegnamento di grado superiore. Al personale di cui al presente articolo si applicano per quanto non previsto dal presente statuto le disposizioni vigenti per gli insegnanti non di ruolo di educazione fisica degli Istituti e Scuole di istruzione secondaria. La retribuzione sarà tuttavia ragguagliata al coefficiente 271. Gli insegnamenti del gruppo tecnico addestrativo possono altresì essere affidati a professori ordinari di educazione fisica del ruolo degli Istituti d'istruzione secondaria con le modalità ed alle condizioni previste dal successivo .
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-13;1594#art-sdi-32