Statuto dell'Istituto superiore di educazione fisica di Roma›Titolo I
Art. 3
7 / 64In vigore dal 18 gen 1961
Il corso di studi dell'Istituto superiore statale di educazione fisica è triennale.
L'Istituto provvede alla preparazione scientifica e didattica degli allievi per mezzo dei corsi teorici e pratici per il necessario addestramento individuale e per la specifica preparazione scientifica, culturale e tecnica in riferimento con le varie attività ginnico-sportive.
Al termine degli studi gli allievi che hanno frequentato i corsi accademici e superato i relativi esami conseguono il diploma di educazione fisica.
L'Istituto può inoltre conferire altri diplomi ed attestati specifici a coloro che abbiano frequentato i corsi di cui al successivo .
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-13;1594#art-sdi-3