Art. 3
Statuto dell'Istituto superiore di educazione fisica di RomaTitolo I

Art. 3

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In vigore dal 18 gen 1961
Il corso di studi dell'Istituto superiore statale di educazione fisica è triennale. L'Istituto provvede alla preparazione scientifica e didattica degli allievi per mezzo dei corsi teorici e pratici per il necessario addestramento individuale e per la specifica preparazione scientifica, culturale e tecnica in riferimento con le varie attività ginnico-sportive. Al termine degli studi gli allievi che hanno frequentato i corsi accademici e superato i relativi esami conseguono il diploma di educazione fisica. L'Istituto può inoltre conferire altri diplomi ed attestati specifici a coloro che abbiano frequentato i corsi di cui al successivo .
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-13;1594#art-sdi-3