Art. 29
Statuto dell'Istituto superiore di educazione fisica di RomaTitolo IV

Art. 29

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In vigore dal 18 gen 1961
Le lesioni traumatiche, le affezioni morbose e tutte le altre affezioni somatiche o psichiche che eventualmente possono verificarsi durante i corsi, qualora siano tali da determinare deformazioni morfologiche o riduzioni della funzionalità, o minorazioni dell'idoneità all'insegnamento, comportano l'allontanamento definitivo dall'Istituto su deliberazione inappellabile del Consiglio direttivo. La tubercolosi ed altre gravi malattie danno luogo all'immediato allontanamento dall'Istituto con analoga deliberazione. Gli eventi traumatici e morbosi degli allievi che si verificassero durante la loro permanenza nell'Istituto non implicano la responsabilità dell'Istituto stesso.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-13;1594#art-sdi-29