Art. 27
Statuto dell'Istituto superiore di educazione fisica di RomaTitolo IV

Art. 27

31 / 64
In vigore dal 18 gen 1961
Per esigenze delle attività pratiche e tecnico-amministrative, funziona, secondo le disposizioni del regolamento interno, un servizio sanitario giornaliero per l'accertamento dello stato di salute degli allievi, per le eventuali prestazioni di pronto soccorso e per il controllo dell'idoneità degli allievi specie quando abbiano subito malattie ed infortuni, o che rientrino nell'Istituto dopo periodi di assenza. In base ai risultati degli accertamenti sanitari viene regolata l'attività fisico-addestrativa degli allievi visitati.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-13;1594#art-sdi-27